Complesso "IPPC" o comunicazione ambientale integrata.
Il D.M. 23 Novembre 2001

*Giampaolo Sechi, **Luigi Fanizzi

*C.S. API Ambiente Puglia, **Ecoacque

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 23 novembre 2001, è stata avviata la prima campagna di raccolta relativa alle emissioni in atmosfera e nelle acque, con lo scopo di attuare una politica di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui alla
Direttiva n. 96/61/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Quest'ultimo prevede, infatti, misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le suddette emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo (comprese le misure relative ai rifiuti), per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nelle sue componenti biotopiche (complesso ambientale).
Si deve sottolineare come il predetto Decreto disciplini il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (CAI) degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione i "nuovi impianti".
Questa esclusione è da mettere in relazione alla volontà del legislatore di ricomporre, in un unico procedimento, la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in caso di nuovi impianti, la cui regolamentazione sarà demandata alla normativa da emanarsi in recepimento della Direttiva n. 85/337/CE, così come modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE. Più in particolare deve dirsi che l'obbligo di comunicazione, entro il 1° giugno 2002, riguarda i gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I, da intendersi per tali anche quelli che pur non ancora in esercizio nel senso tecnico gestionale dell'espressione, abbiano però richiesto ed ottenuto tutti gli atti autorizzatori all'esercizio impiantistico (pertanto, come tale, legittimo) nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. (10/11/99), siano state richieste ("complete") le predette necessarie autorizzazioni. Questa impostazione, invero, potrebbe dare adito a qualche dubbio e difficoltà interpretativa, in tutti i casi in cui taluni atti di assenso non possano che essere rilasciati allorché la realizzazione dell'opera/impianto non sia stata terminata.
Per definire il campo di applicazione dell'ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 372/1999, relativa alla CAI, si deve far riferimento alla definizione di impianto, di impianto esistente, di complesso IPPC ed alla lettura delle categorie di attività industriali elencate nell'Allegato I al D. Lgs. 372/99, vale a dire: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica ed impianti chimici, gestione dei rifiuti, impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta e carta, concerie, macelli, trattamento e trasformazione del latte, lavorazione dei tessili, impianti per l'eliminazione od il recupero di carcasse e residui animali, allevamenti intensivi di pollame e suini, impianti per il trattamento superficiale con solventi organici di prodotti ed impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite mediante combustione o grafitizzazione (sono attività non IPPC gli impianti di abbattimento e depurazione dei fumi e gli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue).

Definizioni importanti
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Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
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Impianto esistente: un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.372/99, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio od il provvedimento positivo di compatibilità ambientale.
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Complesso IPPC: la struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo n. 372/99.
Sono da considerarsi importanti anche le seguenti definizioni:
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Attività IPPC: l'attività svolta nel complesso, compresa nella Ta. 1.6.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 200. In Tab. 1.6.1 le attività IPPC, sono distinte in categorie; ciascuna è identificata da un codice IPPC a due cifre; il codice IPPC ad una cifra identifica gruppi di categorie omogenee di attività. A ciascuna categoria è poi associato uno o più codici NOSE-Nomenclature of Soucers of Emisssion a cinque cifre e uno o più codici NACE - National Classification of Economic Activities.
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Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
- Emissione: lo scarico diretto od indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria ovvero nel suolo (inquinamento);
- Scarico diretto: l'emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua;
- Scarico indiretto: l'emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC;
- Valore soglia: massa annua, espressa in chilogrammi (Kg/a), in rapporto a determinati parametri specifici di cui alle tabelle1.6.2 (inquinanti nelle emissioni in aria) e 1.6.3 (inquinanti nelle emissioni in acqua) di cui alle Linee Guida dell'Allegato 1 accluso al D.M. 23 novembre 2001. Il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo - finché non vengono fatte modifiche dell'impianto - e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta capacità di progetto);
- Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente (una modifica dell'impianto che, secondo l'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani e/o per l'ambiente è definita modifica sostanziale);
- Validazione: il controllo effettuato al fine di assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e delle comunicazioni, in conformità al D.M. 23 novembre 2001.

Secondo l'art. 4 del D.M. 23 novembre 2001, tutti i gestori di complessi IPPC (vedi Fig. n. 1), hanno l'obbligo di comunicare all'autorità competente - come individuata dal comma 1, numero 8), articolo 2, D. Lgs. n. 372/1999 (la medesima Autorità statale competente al rilascio del provvedimento di VIA o l'Autorità individuata dalla Regione, tenuto conto di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sostitutiva, ad ogni effetto, d'ogni altro visto, nulla osta, parere od autorizzazione in materia ambientale, fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva n. 98/82/CE) - e all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (c.d. ANPA), entro il 1° giugno del 2002, i dati significativi del complesso IPPC. Qualora siano superati i valori di soglia indicati nelle Linee Guida di cui alle Tabelle 1.62 e 1.6.3 dell'Allegato 1 al D.M. 23 novembre 2001, che sono riferiti, rispettivamente, agli inquinanti contenuti nelle emissioni in aria ed in acqua, si dovranno comunicare anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001. A partire dall'anno 2003, tutti i gestori dei complessi IPPC le cui emissioni superino i predetti valori soglia, dovranno comunicare, entro il 30 aprile d'ogni anno, all'autorità competente ed all'ANPA i dati relativi all'anno precedente. Le autorità competenti, diverse dall'autorità statale, dovranno trasmettere all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative all'anno precedente, entro il 30 settembre 2002, per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 giugno di ogni anno, per quel che attiene ai dati relativi agli anni successivi.
Si deve notare come la decisione di spostare il peso del controllo dall'emanazione dei valori limite all'approvazione di Linee Guida per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili (c.d. BAT, Best Available Technologies), sta a dimostrare, rispetto al passato, la nuova maturata presa di coscienza legislativa secondo la quale: non esiste la tecnologia disinquinante come tale, ma la tecnologia migliore applicata al processo specifico che, sviluppabile su scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente complesso industriale (disponibilità), consegua un elevato livello di protezione ambientale.

Per concludere, sembra opportuno sottolineare due aspetti che il legislatore dovrebbe tornare a rimodellare: la scadenza del 1° giugno 2002 non è in alcun modo contemplata dal D. Lgs. cui il D.M. del 23 novembre dovrebbe dare attuazione, tanto da far dubitare della legittimità dell'apposizione di questo termine, ma soprattutto appare in stridente contrasto con quanto da quello disposto all'art. 10: ("la prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 - appunto il D.M. Ambiente 23/11/01"). Inoltre, il Ministero dell'Ambiente sembra aver rimesso in discussione quanto lo stesso legislatore con il D. Lgs. 152/99 e la giurisprudenza con la sua interpretazione avevano fatto: ai fini del D.M. 23/11/01 si deve intendere per scarico diretto l'emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua, e per scarico indiretto l'emissione di sostanze per il trasferimento tramite fognatura ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC. Ora, essendo stata eliminata nella legislazione del D. Lgs. 152/99 e della sua novella D. Lgs. 258/00 la nozione di scarico indiretta, sì da dover definire immissione di rifiuti quella che non avvenga tramite condotta, la definizione di scarico indiretto del D.M. 23/11/01 appare errata, o meglio riferibile esclusivamente alle immissioni dirette, e cioè agli scarichi veri e propri.
Le disposizioni del D.M. 23 novembre 2001, in attuazione all'ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 372/1999, sono state fissate sulla base delle decisioni della Commissione europea 17 luglio 2000, n. 2000/497, che attua il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER, European Pollutantt Emission Register) ed i dati di cui alle summenzionate comunicazioni ambientali integrate, andranno a costituire il primo "Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti" (INES). I dati ed il formato della comunicazione, sono descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto, che contengono, rispettivamente, le Linee Guida ed il questionario per la Dichiarazione delle emissioni. Le modalità d'invio delle comunicazioni da parte dei gestori dei complessi IPPC e delle autorità competenti all'ANPA, saranno definite e diffuse, in tempo utile, per mezzo del sito internet della stessa ANPA (world wide web: www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it), che a sua volta, dovrà elaborare e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001 ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto concerne i dati relativi agli anni successivi. L'ANPA ed il Ministero dell'Ambiente, nel rispetto del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, dovranno procedere all'istituzione di un inventario nazionale delle emissioni e delle sorgenti (INES), nel quale riporteranno le informazioni raccolte con le dichiarazioni, e del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), in modo da garantire l'accesso al pubblico dei dati, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 2001.