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Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio
23 novembre 2001, è stata avviata la prima campagna di raccolta relativa
alle emissioni in atmosfera e nelle acque, con lo scopo di attuare una
politica di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui
alla
Direttiva n. 96/61/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs.
4 agosto 1999, n. 372. Quest'ultimo prevede, infatti, misure intese ad
evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le suddette emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo (comprese le misure relative ai rifiuti),
per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nelle sue
componenti biotopiche (complesso ambientale).
Si deve sottolineare come il predetto Decreto disciplini il rilascio,
il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (CAI)
degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti
medesimi, escludendo dal campo di applicazione i "nuovi impianti".
Questa esclusione è da mettere in relazione alla volontà del legislatore
di ricomporre, in un unico procedimento, la Valutazione d'Impatto Ambientale
(VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in caso di nuovi impianti,
la cui regolamentazione sarà demandata alla normativa da emanarsi in recepimento
della Direttiva n. 85/337/CE, così come modificata dalla Direttiva n.
97/11/CE. Più in particolare deve dirsi che l'obbligo di comunicazione,
entro il 1° giugno 2002, riguarda i gestori degli impianti in esercizio
di cui all'allegato I, da intendersi per tali anche quelli che pur non
ancora in esercizio nel senso tecnico gestionale dell'espressione, abbiano
però richiesto ed ottenuto tutti gli atti autorizzatori all'esercizio
impiantistico (pertanto, come tale, legittimo) nonché quelli per i quali,
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. (10/11/99), siano state richieste
("complete") le predette necessarie autorizzazioni. Questa impostazione,
invero, potrebbe dare adito a qualche dubbio e difficoltà interpretativa,
in tutti i casi in cui taluni atti di assenso non possano che essere rilasciati
allorché la realizzazione dell'opera/impianto non sia stata terminata.
Per definire il campo di applicazione dell'ex art. 10, comma 2, del D.
Lgs. n. 372/1999, relativa alla CAI, si deve far riferimento alla definizione
di impianto, di impianto esistente, di complesso IPPC ed alla lettura
delle categorie di attività industriali elencate nell'Allegato I al D.
Lgs. 372/99, vale a dire: attività energetiche, produzione e
trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria
chimica ed impianti chimici, gestione dei rifiuti, impianti industriali
destinati alla fabbricazione di pasta per carta e carta, concerie, macelli,
trattamento e trasformazione del latte, lavorazione dei tessili, impianti
per l'eliminazione od il recupero di carcasse e residui animali,
allevamenti intensivi di pollame e suini, impianti per il trattamento
superficiale con solventi organici di prodotti ed impianti per la fabbricazione
di carbonio o grafite mediante combustione o grafitizzazione (sono attività
non IPPC gli impianti di abbattimento e depurazione dei fumi e gli impianti
di trattamento e depurazione delle acque reflue).
Definizioni importanti
- Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte
una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel
luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
- Impianto esistente: un impianto in esercizio, ovvero
un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del D. Lgs. n.372/99, abbia ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio od il provvedimento
positivo di compatibilità ambientale.
- Complesso IPPC: la struttura industriale o produttiva
costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore
svolge una o più attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo
n. 372/99.
Sono da considerarsi importanti anche le seguenti definizioni:
- Attività IPPC: l'attività svolta nel complesso, compresa
nella Ta. 1.6.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 200. In Tab. 1.6.1
le attività IPPC, sono distinte in categorie; ciascuna è identificata
da un codice IPPC a due cifre; il codice IPPC ad una cifra identifica
gruppi di categorie omogenee di attività. A ciascuna categoria è poi associato
uno o più codici NOSE-Nomenclature of Soucers of Emisssion a cinque cifre
e uno o più codici NACE - National Classification of Economic Activities.
- Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse
le sostanze radioattive di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3
marzo 1993, n. 91 e n. 92.
- Emissione: lo scarico diretto od indiretto, da fonti puntiformi
o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria
ovvero nel suolo (inquinamento);
- Scarico diretto: l'emissione di sostanze direttamente nell'aria
e nell'acqua;
- Scarico indiretto: l'emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento,
tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso
IPPC;
- Valore soglia: massa annua, espressa in chilogrammi (Kg/a), in
rapporto a determinati parametri specifici di cui alle tabelle1.6.2 (inquinanti
nelle emissioni in aria) e 1.6.3 (inquinanti nelle emissioni in acqua)
di cui alle Linee Guida dell'Allegato 1 accluso al D.M. 23 novembre 2001.
Il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto
che è costante nel tempo - finché non vengono fatte modifiche dell'impianto
- e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente
inferiore alla suddetta capacità di progetto);
- Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche
o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre
conseguenze sull'ambiente (una modifica dell'impianto che, secondo l'Autorità
competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri
umani e/o per l'ambiente è definita modifica sostanziale);
- Validazione: il controllo effettuato al fine di assicurare la
completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e delle comunicazioni,
in conformità al D.M. 23 novembre 2001.
Secondo l'art. 4 del D.M. 23 novembre 2001, tutti i gestori di complessi
IPPC (vedi Fig. n. 1), hanno l'obbligo di comunicare all'autorità competente
- come individuata dal comma 1, numero 8), articolo 2, D. Lgs. n. 372/1999
(la medesima Autorità statale competente al rilascio del provvedimento
di VIA o l'Autorità individuata dalla Regione, tenuto conto di definire
un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
sostitutiva, ad ogni effetto, d'ogni altro visto, nulla osta, parere od
autorizzazione in materia ambientale, fatta salva la normativa emanata
in attuazione della Direttiva n. 98/82/CE) - e all'Agenzia Nazionale per
la Protezione Ambientale (c.d. ANPA), entro il 1° giugno del 2002, i dati
significativi del complesso IPPC. Qualora siano superati i valori di soglia
indicati nelle Linee Guida di cui alle Tabelle 1.62 e 1.6.3 dell'Allegato
1 al D.M. 23 novembre 2001, che sono riferiti, rispettivamente, agli inquinanti
contenuti nelle emissioni in aria ed in acqua, si dovranno comunicare
anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001. A partire dall'anno
2003, tutti i gestori dei complessi IPPC le cui emissioni superino i predetti
valori soglia, dovranno comunicare, entro il 30 aprile d'ogni anno, all'autorità
competente ed all'ANPA i dati relativi all'anno precedente. Le autorità
competenti, diverse dall'autorità statale, dovranno trasmettere all'ANPA,
previa validazione, le comunicazioni relative all'anno precedente, entro
il 30 settembre 2002, per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001,
ed entro il 30 giugno di ogni anno, per quel che attiene ai dati relativi
agli anni successivi.
Si deve notare come la decisione di spostare il peso del controllo dall'emanazione
dei valori limite all'approvazione di Linee Guida per l'utilizzazione
delle migliori tecnologie disponibili (c.d. BAT, Best Available Technologies),
sta a dimostrare, rispetto al passato, la nuova maturata presa di coscienza
legislativa secondo la quale: non esiste la tecnologia disinquinante
come tale, ma la tecnologia migliore applicata al processo specifico che,
sviluppabile su scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente complesso industriale
(disponibilità), consegua un elevato livello di protezione ambientale.
Per concludere, sembra opportuno sottolineare due aspetti che il legislatore
dovrebbe tornare a rimodellare: la scadenza del 1° giugno 2002 non è in
alcun modo contemplata dal D. Lgs. cui il D.M. del 23 novembre dovrebbe
dare attuazione, tanto da far dubitare della legittimità dell'apposizione
di questo termine, ma soprattutto appare in stridente contrasto con quanto
da quello disposto all'art. 10: ("la prima comunicazione si effettua entro
il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui
al comma 2 - appunto il D.M. Ambiente 23/11/01"). Inoltre, il Ministero
dell'Ambiente sembra aver rimesso in discussione quanto lo stesso legislatore
con il D. Lgs. 152/99 e la giurisprudenza con la sua interpretazione avevano
fatto: ai fini del D.M. 23/11/01 si deve intendere per scarico diretto
l'emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua, e per scarico
indiretto l'emissione di sostanze per il trasferimento tramite fognatura
ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC. Ora, essendo
stata eliminata nella legislazione del D. Lgs. 152/99 e della sua novella
D. Lgs. 258/00 la nozione di scarico indiretta, sì da dover definire immissione
di rifiuti quella che non avvenga tramite condotta, la definizione di
scarico indiretto del D.M. 23/11/01 appare errata, o meglio riferibile
esclusivamente alle immissioni dirette, e cioè agli scarichi veri e propri.
Le disposizioni del D.M. 23 novembre 2001, in attuazione all'ex art. 10,
comma 2, del D. Lgs. n. 372/1999, sono state fissate sulla base delle
decisioni della Commissione europea 17 luglio 2000, n. 2000/497, che attua
il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER, European Pollutantt
Emission Register) ed i dati di cui alle summenzionate comunicazioni ambientali
integrate, andranno a costituire il primo "Inventario Nazionale delle
Emissioni e delle loro Sorgenti" (INES). I dati ed il formato della comunicazione,
sono descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto, che contengono,
rispettivamente, le Linee Guida ed il questionario per la Dichiarazione
delle emissioni. Le modalità d'invio delle comunicazioni da parte dei
gestori dei complessi IPPC e delle autorità competenti all'ANPA, saranno
definite e diffuse, in tempo utile, per mezzo del sito internet della
stessa ANPA (world wide web: www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it), che
a sua volta, dovrà elaborare e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda
i dati relativi all'anno 2001 ed entro il 30 novembre di ogni anno per
quanto concerne i dati relativi agli anni successivi. L'ANPA ed il Ministero
dell'Ambiente, nel rispetto del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 e conformemente
a quanto stabilito dalla Commissione europea, dovranno procedere all'istituzione
di un inventario nazionale delle emissioni e delle sorgenti (INES), nel
quale riporteranno le informazioni raccolte con le dichiarazioni, e del
Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), in modo da garantire
l'accesso al pubblico dei dati, secondo le modalità indicate al punto
1.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 2001.
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